Due persone legate dal vincolo del matrimonio possono decidere di porre fine alla convivenza senza ricorrere all’autorità giudiziaria, realizzando così una separazione “di fatto”, che non ha effetti sul piano giuridico.
La separazione legale, invece, prevede l’instaurazione di un procedimento davanti a un Giudice e produce effetti sia sui rapporti interpersonali tra i coniugi, che su quelli con i figli; ha tempi, procedure e costi che variano in relazione alla presenza o meno di un accordo tra le parti.
Che cos’è la separazione personale
L’istituto della separazione coniugale è disciplinato dal Codice civile all’art. 150 e ss., insieme a specifiche disposizioni del Codice di procedura civile e ad una serie di norme speciali.
Diversamente da quanto succedeva in passato, oggi la separazione personale può essere pronunciata anche per cause indipendenti dalla colpa di uno dei due coniugi; la norma prevede, infatti, che la separazione possa essere chiesta qualora siano sopravvenute circostanze che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151, c.1, c. civ.).
La separazione personale ha sostanzialmente carattere “transitorio”, sia dal punto di vista psicologico, perché i coniugi possono sempre decidere di riconciliarsi, sia da quello giuridico, in quanto (constatata l’irreversibilità della crisi), prelude alla fase successiva che termina con la pronuncia di divorzio.
Tipologie di separazione legale
A seconda che esista o meno un accordo dei coniugi sulla decisione di non vivere più insieme, la separazione coniugale si definisce “consensuale” o “giudiziale”.
• La separazione consensuale
Caratterizzata dall’accordo delle parti, inizia con un ricorso presentato da entrambi i coniugi, che contiene le condizioni (anche patrimoniali) della separazione, così come concordate da loro stessi. Il Tribunale opera comunque sempre un controllo, verificando che il reciproco consenso sia legittimo e liberamente prestato e che gli accordi sull’affidamento e il mantenimento dei figli minori non ledano gli interessi di questi ultimi.
In udienza, il Giudice effettua un tentativo di conciliazione dei coniugi e, se questi ultimi persistono nell’intento di separarsi, viene redatto il relativo verbale.
• La separazione giudiziale
Segue un iter più articolato, perché si procede in mancanza di accordo tra i coniugi e solitamente il ricorso viene presentato da uno solo di essi.
Anche nella separazione giudiziale viene fissata l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, il quale adotta tutti i provvedimenti necessari a tutelare il coniuge ritenuto più debole e la prole. In seguito, viene instaurato un procedimento con rito ordinario, che si conclude con una sentenza che dichiara la separazione legale dei coniugi.
Resta da precisare che la separazione giudiziale può trasformarsi, in corso di causa, in separazione consensuale, qualora sopraggiunga un accordo delle parti, mentre non può mai avvenire il contrario.
La legge n. 162/2014 ha poi introdotto l’istituto della separazione consensuale in Comune, alla presenza del Sindaco o di un ufficiale dello stato civile, ma i coniugi non devono avere figli minori, incapaci o portatori di handicap.
Infine, la stessa legge ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita, una procedura semplificata applicabile anche alla separazione consensuale, che si svolge con l’assistenza degli avvocati di fiducia dei coniugi.
Anche se in qualche caso la separazione coniugale prevede procedure con tempi di definizione abbreviati, è opportuno avvalersi del supporto di un professionista del settore. Per una consulenza giuridica personalizzata in materia di separazione dei coniugi è possibile contattare lo Studio Legale Avv. Tassitani Farfaglia – Consulenza Legale Italia che, nelle sedi di Padova e Milano, si occupa di fornire un qualificato servizio di assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito specifico della volontaria giurisdizione.
Costi e tempi della separazione personale
Così come cambia la procedura, in presenza o meno di un accordo tra le parti, così cambiano i costi e i tempi della vertenza.
Nella separazione consensuale, le spese sostenibili per l’intero procedimento saranno inferiori rispetto a quelle necessarie per l’instaurazione di un contenzioso. I costi fissi riguardano il contributo unificato da pagare al Tribunale (43 euro per la “consensuale”, 98 euro per la “giudiziale”), mentre la parcella del legale è calcolata sui parametri delle tabelle forensi: in linea di massima, si parte da 700 euro a coniuge fino ad un tetto di 3000 euro.
Quanto alla tempistica, trascorsi i 6/12 mesi “canonici” di separazione, richiesti dalle diverse fattispecie, le parti potranno adire il Tribunale perché emetta la sentenza di divorzio.