Il Decreto Rifiuti in sintesi

Il Decreto Rifiuti in sintesi

Il Decreto Rifiuti in sintesi

Il Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, noto anche con il nome di Decreto Rifiuti, introduce una serie di norme sul registro di carico e scarico, sul sistema di tracciabilità, sul catasto dei rifiuti e anche novità in materia edilizia sui rifiuti edili. Gli aspetti relativi all’edilizia riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo fuori dal sito di produzione che continueranno ad essere regolate dagli artt. 186 e 184 della parte IV del D. Lgs. 152/06.

Ambiti operativi del D.Lgs. 205/2010 sui rifiuti edili

Il decreto individua quattro modalità operative sulla gestione delle terre e rocce da scavo:

  1. Si può continuare a utilizzare il materiale di scarto, non inquinato, direttamente nel sito di produzione purché vi sia la certezza dell’utilizzo in ambito edile e allo stato naturale.
  2. Le rocce e le terre si devono considerare rifiuto ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera b) al di fuori del cantiere o ambito di produzione.
  3. Altrimenti, l’utilizzo delle rocce e terre da scavo è ammesso in cantiere come sottoprodotto, oppure
  4. come Materia Prima Seconda (MPS) nel caso di recupero dei materiali.

Nell’ambito della tipologia assimilabile alle terre e rocce da scavo e, di conseguenza, soggetta alla disciplina dei sottoprodotti, il decreto ha inserito i materiali rimossi – per ragioni di sicurezza – dagli alvei dei fiumi, laghi e torrenti. In questo caso, la gestione del sottoprodotto è soggetta alle indicazioni secondo arti. 184 bis. In ogni caso, la gestione spetta al produttore dei rifiuti o alla ditta specializzata presso la quale ci si rivolge per il servizio. Le ditte sono presenti ovunque sul territorio italiano, per la provincia di Roma, ci si può affidare all’intervento della Nova Ecologica.

La gestione dei sottoprodotti

Un sottoprodotti delle lavorazioni edilizie per essere definito tale e non un rifiuto deve rispondere alle seguenti condizioni:

  • deve essere originato da un processo di produzione di cui è parte integrante, ma il cui scopo non è la produzione della sostanza o oggetto stesso;
  • un diretto impiego senza altri trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
  • deve poter essere impiegato senza danni alla salute umane a ambientale.

Il decreto definisce le caratteristiche per cui un rifiuto sottoposto a recupero smette di essere definito tale. Un rifiuto recuperato è tale se:

  • è utilizzato per scopi specifici;
  • trova esistenza sul mercato;
  • soddisfa i requisiti tecnici per lo scopo specifico per cui è stato riconvertito;
  • è privo di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Fino a quando il rifiuto non cessa di essere rifiuto (non viene né riconvertito, né recuperato) si applica la disciplina sui rifiuti vigente.